La Cannabis Sativa Light non può essere sequestrata “preventivamente” se non viene provato che il livello di THC supera lo 0.5%.
Si tratta della prima sentenza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Genova dopo il giudizio della Corte di Cassazione riunita a Sezione Unite lo scorso 30 maggio.
Tale delibera si riferisce al sequestro di infiorescenze, flaconi di oli, confezioni di tisane e foglie a base di canapa sativa, avvenuto il 3 giugno 2019 in un negozio a Rapallo di cui il proprietario ha richiesto difesa presso l’Avvocato Salvatore Bottiglieri con un’opposizione rivolta al Riesame.
I giudici genovesi hanno confermato ciò che il legale del commerciante esprimeva: secondo tali magistrati del Tribunale del Riesame di Genova non vi è una normativa chiara che sancisca la percentuale del principio attivo che possa definire un prodotto con effetto psicotropo.
La Cassazione stabilì che tali prodotti, se privi di sostanza drogante (a sua volta definita come sotto lo 0,5% da una sentenza della Cassazione stessa del 1989), possono essere commercializzati nel mercato italiano.
Il Ministero dell’Interno del 2018 ha interpretato la legge 242 del 2016 dove la merce che segna un tenore di THC sotto 0.5% non rientra tra le sostanze stupefacenti.
Per questo, prima di porre al sequestro tutta la merce occorre visionare una piccola quantità ed effettuare eventuali analisi di laboratorio e se i campioni prelevati superano la soglia, successivamente procedere con il sequestro.
Questa dichiarazione va a favore di tutti i commercianti italiani, avendo creato un precedente, che temevano un sequestro da parte della autorità e che quindi hanno deciso di chiudere i propri negozi preventivamente.