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Blocco delle frontiere per la Cannabis Light importata dalla Svizzera: annullato

Perché il blocco delle frontiere dei prodotti di Cannabis Light importati dalla Svizzera non ha retto

Per diverse settimane in dicembre dello scorso anno le importazioni di alcuni carichi di prodotti derivati dalla cannabis provenienti dalla Svizzera erano state bloccate dagli agenti delle dogane italiane. Dopo alcuni controlli e chiarimenti il passaggio in dogana è ripreso regolarmente fino a Marzo 2018. Il 6 marzo però il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui illustra il proprio “parere” sulle importazioni di prodotti provenienti dalla Svizzera contenenti infiorescenze di Cannabis certificate dal contenuto THC inferiore allo 0,6%, di THCA inferiore allo 0,6% e di Cannabidiolo superiore al 10%, dichiarando questi prodotti illegittimi per vari motivi e invitando i doganieri a bloccarne nuovamente l’ingresso e rimandare i prodotti in Svizzera.

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Ecco i punti cardine di questa dissertazione sui prodotti in questione:

  1. “non risultano varietà di Cannabis Sativa ammesse in Svizzera”.
  2. la L. 242/2016 non governa il fenomeno delle “importazioni di varietà di Cannabis di cui al medesimo catalogo comune” quindi i prodotti a base “di Cannabis provenienti dalla Svizzera non possono essere autorizzati all’ingresso in Italia”.
  3. siccome il CBD (cannabidiolo, un metabolita della Cannabis sativa) non è sostanza psicoattiva, ai prodotti che possano contenere tale cannabinoide devono essere applicate le norme in materia di medicinali, le quali consentono solo a officine farmaceutiche autorizzate dall’AIFA l’utilizzo di piante di cannabis.

Il nostro intento è provare a sviscerare questi punti uno per uno e spiegare in modo chiaro e conciso perché appaiono approssimativi o addirittura incongruenti con la realtà. Per farlo ci avvaliamo del parere di un Legale specializzato in ambito legislativo sugli stupefacenti, che – in un post su un noto social datato 6 marzo 2018 – ha smontato punto per punto la suddetta circolare del ministero della salute, evidenziando le falle intrinseche alle conclusioni del Ministero della Salute.

Punto 1: “non risultano varietà di Cannabis sativa ammesse in Svizzera”
Questa è un’affermazione non è corretta, perché per Cannabis Sativa si intende unanimemente un unica tipologia botanica di piante di canapa, dalla quale si distinguono poi ulteriormente le sottospecie che prendono il nome di SATIVA INDICA e RUDERALIS (ulteriori denominazioni concernono il tipo di crescita della pianta, regolamentate dalle leggi svizzere). Dunque la Cannabis Sativa (con la specifica delle sue varietà) è ammessa in Svizzera;

Punto 2: la L. 242/2016 non governa il fenomeno delle “importazioni di varietà di Cannabis di cui al medesimo catalogo comune” quindi i prodotti a base “di Cannabis provenienti dalla Svizzera non possono essere autorizzati all’ingresso in Italia”.

Altra affermazione errata, in quanto non è la legge 242/2016 a normare l’importazione di prodotti derivata dalla coltivazione della canapa industriale. Infatti l’importazione dalla Ue e da paesi extracomunitari di prodotti derivati dalla canapa è libera e non soggetta a dazi doganali, se non al pagamento dell’IVA.
I prodotti devono essere certificati in origine e all’agente doganale spetta legalmente il compito di controllare la presenza di queste certificazioni che garantiscano il rispetto del limite dello 0,6% per il THC e la provenienza da colture effettuate con l’uso di semi certificati.

Punto 3: siccome il CBD non è sostanza psicoattiva, ai prodotti che possano contenere tale cannabinoide devono essere applicate le norme in materia di medicinali, le quali consentono solo a officine farmaceutiche autorizzate dall’AIFA l’utilizzo di piante di cannabis.

Anche questa considerazione non ha basi solide, né a livello legislativo né scientifico, infatti la sussunzione del CBD nella categoria dei farmaci è attualmente assolutamente arbitraria, in quanto tale molecola non gode, per ora, di alcuna accertata evidenza scientifica che le giustifichi a fini terapeutici o specificatamente medicali.

Le motivazioni utilizzate per giustificare il divieto delle importazioni appaiono dunque incredibilmente pretestuose ed errate a livello tecnico, scientifico e normativo; vogliamo inoltre sottolineare come la suddetta circolare ministeriale interna, del tutto priva di valore giuridico estrinseco, possa essere considerata poco più una mera raccomandazione.

Ad oggi non abbiamo trovato traccia sul sito del Ministero della Salute di una pubblicazione ufficiale del documento denominato “Importazioni di canapa sativa” che su basi a dir poco incerte (e a dirla tutta mendaci) incrimina la cannabis light proveniente dalla Svizzera e ne suggerisce il blocco doganale.

L’Italia rimane in attesa che il Ministero della Salute fornisca ai doganieri istruzioni definitive sulla legittimità nei confronti delle importazioni di prodotti derivati da Cannabis Sativa dalla Svizzera.

Rimane il vuoto giudiziario ma i pretesti con cui sono stati dichiarati i blocchi di inizio anno non sono finora stati validati e gli scambi tra Italia e Svizzera proseguono senza particolari limitazioni.

Blocco Frontiere Cannabis Light Importata Svizzera

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